Firmato il Decreto: nuovi limiti e orari per i riscaldamenti.
Per quel che riguarda la temperatura, il decreto recita che "durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C". I valori di riferimento erano 18 gradi (con 2 di tolleranza) per le attività industriali e artigianali e 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza) per gli altri edifici. Si scende quindi a 17 e 19 gradi.
Il nuovo schema degli orari e delle date di accensione dei riscaldamenti:
Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Le aree della Zona F sono quelle che fanno parte dell’arco alpino. Ad esempio in tali zone rientrano città come Cuneo o Belluno. In zona A si collocano invece località quali Lampedusa e Porto Emedocle. Nel mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B; Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Fonte: https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti?fbclid=IwAR3h9aADNgtBaWd8k5DZpaTTFmK5Ay93mve9caBW6iVwRKy0X66OyTJq_xE